SCANDALO FONDI PUBBLICI ALLE ASSOCIAZIONI: CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE

Non può che destare sgomento (almeno per chi crede nella giustizia…) l’incredibile richiesta di archiviazione che la Procura della Repubblica di Trieste ha presentato nei confronti dell’esposto di Greenaction sullo scandalo dei fondi comunali destinati alle associazioni (Proc. n. 728/2011 R.G.n.r.).

Greenaction aveva denunciato un sistema clientelare che distribuiva i fondi pubblici in violazione di ogni norma di trasparenza. Il sistema era incentrato su un accordo tra i consiglieri comunali che potevano gestire a loro discrezione i fondi del Comune per destinarli a soggetti di loro gradimento, in massima parte associazioni di vario tipo. Tra i beneficiari di queste “donazioni” il “Club delle Libertà” struttura direttamente riferibile al partito politico “Il Popolo delle Libertà”, e come tale nemmeno finanziabile. 

Ben 190.000 Euro in un anno erano stati così distribuiti a cascata a danno del bilancio comunale, e pur in situazione di grave crisi economica, ai fini di garantire ai componenti del monolitico blocco di malgoverno cittadino i soldi per assicurarsi consensi elettorali. Un’equa spartizione come da manuale della casta partitocratica italiana. Gli esclusi? Tutti quelli che non avevano “padrini” politici. Tra questi Greenaction che avendo presentato al Comune la richiesta di patrocinio per la realizzazione di un video sulle problematiche dei progetti dei rigassificatori nel Golfo di Trieste, se la vedeva respingere senza motivazioni.

Ed ecco il capo di accusa formulato dal P.M. nei confronti dell’ex Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (unico accusato pur di fronte a prove evidenti sul coinvolgimento della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale) e solo per abuso d’ufficioart. 323 c.p. (nemmeno considerate le pur evidenti ipotesi di reato per interesse privato in atti d’ufficio – art. 324 c.p.peculato per distrazioneart. 314 c.p.concussioneart. 317 c.p. – nonché di corruzioneart. 318 e 319 c.p. – anche nelle fattispecie tipiche del voto di scambio):

“… per avere in concorso di volontà e/o azione con gli altri componenti la Giunta del Comune di Trieste, approvato con delibera giuntale dd. 20 dicembre 2010 la corresponsione di somme di denaro a vari enti ed associazioni, in totale difetto di motivazione, con ingiusto profitto dei beneficiari, ed ingiusto danno degli esclusi nonché del Comune:
sulla scelta dei beneficiari (non vi è nemmeno una sola parola sui criteri adottati per individuare aut scegliere i beneficiari; criteri la cui osservanza è obbligatoria ex art. 12 l. 241/90);
sull’attinenza dell’attività di costoro rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale;
sulle ragioni di determinazione dell’importo (si va da 500 a 8.000 Euro, senza una sola parola sui criteri adottati per stabilire detti importi; criteri la cui osservanza è obbligatoria ex art. 12 l. 241/90);
sulle ragioni dell’esclusione dal contributo di altri richiedenti.
Al contrario, nella delibera si legge che si tratta di “importi messi a disposizione dei consiglieri comunali” (infatti, beneficiavano del contributo solo gli enti relativamente ai quali era intervenuto il beneplacito di un consigliere comunale), in palese violazione di legge.
Enti esclusi senza motivo, se non quello, illegittimo, di essere privi del gradimento di un qualche consigliere comunale, e senza motivazione: (segue un elenco di 14 associazioni)
Altresì è violato il regolamento comunale, laddove prevede che le somme siano erogabili “a sostegno di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento” e a “sostegno economico all’attività delle associazioni culturali e sportive”, caratteristiche che difettano quantomeno per TRIESTE Oggi, Euro 2.000, Euro 4.500; per HORIZON Communications srl Euro 4.000, per Radioattività Euro 1.000, per Radio Punto Zero Euro 2.000”.

Sulla base di tale atto di accusa il P.M. però anziché chiedere il rinvio a giudizio dei responsabili ne ha chiesto il proscioglimento in quanto:

“… ritenuto peraltro che l’elevato numero sia dei beneficiari che degli esclusi, e la loro eterogeneità (non è individuabile un’area di comune appartenenza), rendono difficile la prova del dolo, vale a dire della consapevole volontà di favorire taluno contra legem; infatti pur se emerge un meccanismo di distribuzione di denaro alquanto ‘opaco’ (senza graduatorie, senza motivazioni), è altresì vero che il fatto che tale distribuzione sia avvenuta a pioggia e, pare, su input di vari consiglieri comunali, lascia trapelare ai più una singolare concezione della cosa pubblica, connotata da un improprio personalismo ovvero dalla non distinzione tra il ruolo istituzionale (il Sindaco in quanto tale è, ovviamente, il capo del Comune, non il mentore di un partito o di una fazione politica) ed il ruolo politico/personale, ben sussunta nell’affermazione “se avessi saputo che tra le richieste ce ne era una per finanziare un filmato anti-rigassificatore, di certo non avrei dato i soldi, atteso che io sono favorevole al rigassificatore.”;
in conclusione: letta la giurisprudenza sull’art. 323 c.p., il PM reputa del tutto improbabile che si possa pervenire ad una sentenza di condanna, in difetto di prova di un legame di qualsivoglia tipo (amicale, politico, parentale) tra il Sindaco ed i plurimi ed eterogenei beneficiari del denaro…”.

Un sistema di corruzione profondamente radicato nell’amministrazione comunale di Trieste e funzionale al controllo che su di essa viene esercitato dagli ambienti di un degradato sistema di potere a trazione massomafiosa è stato così una volta di più coperto dall’autorità giudiziaria italiana. Un sistema che opera impunito da molti anni e che nel solo settore delle erogazioni di contributi pubblici alle associazione ne avrebbe distratte in maniera illecita almeno un milione di euro già prima della cessazione della lira.

Costituisce in tal senso indizio non irrilevante il fatto che l’adeguamento dei regolamenti comunali in esecuzione della legge alle norme specifiche della Legge n. 241 del 1990 risulti avvenuto appena  nel 2001 e poi nel 2010, cioè undici e venti anni dopo, lasciando supporre che in precedenza le erogazioni avvenissero con una discrezionalità deregolata che come tale potrebbe aver consentito violazioni sistematiche, continue ed abnormi della legge, cioè una consuetudine di distrazione clientelare illecita di fondi pubblici a Trieste, della quale la prassi illecita emersa nel 2011, e probabilmente attuata già da anni, risulterebbe essere soltanto la legittimazione surrettizia più recente.