Trieste, 25 agosto 2010

La sentenza del 15 marzo 2010 del Tribunale di Trieste in materia di ripristino delle aree naturali distrutte afferma un pericoloso principio di estinzione del reato nel caso in cui gli autori del danno ambientale abbiano provveduto ad un generico intervento di riparazione.

La sentenza riguarda il caso di un bosco di querce di mille metri quadrati abbattuto durante i lavori di realizzazione del centro commerciale Freetime della società Coopsette nel comune di Muggia. Alla fine gli imputati (rappresentanti della società esecutrice dei lavori) sono usciti indenni dal processo avendo provveduto a mettere a dimora altri alberi al posto di quelli abbattuti. E così, come previsto dal Decreto legislativo 42/04, il giudice ha decretato il non luogo a procedere per estinzione del reato. Ma, come emerso nel dibattimento, il ripristino ambientale è stato parziale. Potevano quindi essere assolti gli imputati pur in assenza dei presupposti fondamentali, ovvero il reale recupero del bene naturale distrutto?

A giudizio della nostra associazione e a rigor di legge no. Infatti il ripristino ambientale di un’area vincolata a bosco esistente dev’essere attuato sull’area medesima, e non si esaurisce col reimpianto di un certo numero di alberi giovani.

Il bosco, quale che ne sia la dimensione, non è infatti un semplice raggruppamento di alberi, ma un’entità biologico-ambientale molto complessa, formata da specifiche associazioni vegetali ed animali (micro e macrofaunistiche) le cui simbiosi, correlate a macro e micro-climi ed ai suoli, danno luogo ad entità boschive differenti in aree apparentemente omogenee.

Il ripristino ambientale del bosco, così come di altri ambienti naturali danneggiati o denaturati, richiede perciò operazioni specifiche e specialistiche di rinaturalizzazione con le tecniche dell’ingegneria biologica, nei tempi pertinenti, mentre i ripristini sommari, profani o comunque inadeguati rischiano di aggravare il danno, e/o di recare anche danni nuovi.

Costituisce perciò, anche oltre il caso di specie, precedente evidentemente inammissibile e rovinoso in materia la sentenza che identifichi come ripristino ambientale, ed avvenuto, il mero reimpianto empirico sui suoli del bosco distrutto, o peggio ancora altrove, di una certa quantità di alberi giovani, senza le progettazioni e gli interventi tecnico-scientifici necessari (e neppure garanzia di attecchimento e crescita). Si tratta di un criterio che non varrebbe nemmeno per le c.d. compensazioni dei crediti di carbonio, da cui sembrerebbe sommariamente mutuato, ed avallerebbe devastazioni ambientali contrarie a tutti i criteri scientifici e giuridici di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Ma se errare è umano, perseverare è diabolico. Assai grave quindi è la reiterazione dell’errore da parte dell’autorità giudiziaria pur di fronte alle segnalazioni ricevute. La nostra associazione dopo avere appreso della sentenza aveva provveduto a presentare un dettagliato esposto alla Procura Generale di Trieste evidenziando l’errata interpretazione della legge fattane dal giudice. Ma il sostituto Procuratore Generale Carmine Laudisio dichiarava il non luogo a provvedere con la sorprendente motivazione che “l’istante non risultava persona legittimata ad intervenire nel procedimento”. Dimenticandosi così che di fronte all’evidenza di un reato consolidato da una decisione sbagliata del giudice di primo grado era la stessa Procura Generale a dovere impugnare la sentenza.