Trieste, 5 gennaio 2012

Si allarga la questione Trieste. Dopo l’eccezione sollevata il 14 dicembre nel Tribunale di Trieste da Roberto Giurastante, presidente del movimento ambientalista e di difesa dei diritti civili Greenaction Transnational, sulla carenza di legittimazione delle autorità italiane nella provincia di Trieste (vedi articolo “Processo agli ambientalisti di Greenaction Transnational: sollevata l’eccezione sulla giurisdizione italiana su Trieste”), ora, anche l’avvocato Livio Bernot del foro di Gorizia, difensore degli ambientalisti triestini e già noto per avere sostenuto processi sul diritto internazionale, ha presentato la stessa eccezione al Giudice di Pace di Trieste in un procedimento in cui lui stesso è parte in causa.

L’avvocato Bernot, chiedendo la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione sulla incostituzionalità degli articoli. 1 c.p.p. e 3 I° comma, 4 II° comma e 6 II° comma  c.p.,  per violazione degli articoli 3 e 10, 11, 21, 22, 24, 28 e 102 della Costituzione Italiana, ha evidenziato che essendogli contestato un reato di opinione commesso a Trieste è evidente, in base ai trattati internazionali validi in Italia a norma dell’articolo 10 della Costituzione, la carenza di giurisdizione dello Stato Italiano nella provincia di Trieste riconosciuta quale Territorio Libero di Trieste in base al vigente Trattato di Pace del 1947.

L’avvocato Bernot nel suo ricorso ha sottolineato come in base all’articolo 3 primo comma del codice penale italiano: “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”, in base all’articolo 4 secondo comma del codice penale italiano: “Agli effetti della legge penale, è “territorio dello Stato” il territorio della “Repubblica”, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”, e in base all’articolo 6 secondo comma del codice penale: “ Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”.

Non comprendendo gli stessi la città di Trieste nonché il Territorio Libero di Trieste (TLT).